CHIARIMENTI: CHIUSURA ATTIVITA' E NUOVE RESTRIZIONI - SANZIONI
25/03/2020 | CHIARIMENTI: CHIUSURA ALTRE ATTIVITA (DM-MISE 25 MARZO 2020) - SANZIONI (DL n. 19 - 25 MARZO 2020) - NUOVO MODULO AUTODICHIARAZIONe
Con la conferenza stampa del Presidente Conte del 24 marzo u.s., sono state definite le attività economiche "consentite" e il MISE ha fatto alcune precisazioni; inoltre è stato pubblicato il nuovo modulo per gli spostamenti "autodichiarazione" e il D.L. n. 19 del 25 marzo u.s. sulle sanzioni.
Sempre in riferimento all'attuale situazione di difficoltà in cui verte il paese e all'emergenza sanitaria in corso, è stato pubblicato il nuovo elenco delle attività acconsentite, così come indicato nel DM-Mise del 25 marzo 2020 (integra e modifica il DPCM 22 marzo 2020) e anche il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti del 26 marzo u.s.; nonché il testo del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 sulle sanzioni.
CHIARIMENTI SU CHIUSURA ALTRE ATTIVITA
La nuova lista delle imprese essenziali è stata stilata dal MISE e ci sono alcune novità che Vi possono interessare.
Via libera a imballaggi e ad agenzie interinali e servizi di sostegno alle imprese per consegne a domicilio. Nuovi limiti invece per i call center. Dall'intesa tra governo e sindacati arriva quindi una nuova lista delle attività che potranno rimanere aperte per l'emergenza coronavirus.
Il numero dei codici "Ateco" (che identifica un'attività economica) resta più o meno lo stesso - erano 80 prima sono 82 nella nuova lista - ma escono alcuni capitoli ed entrano altre voci più dettagliate.
LE ATTIVITA' USCITE: in particolare, stando fuori il commercio all'ingrosso di altri mezzi e attrezzature da trasporto, escluse auto, moto e bici.
LE NEW ENTRY: entra la fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio e la fabbricazione di vetro cavo; di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; di imballaggi leggeri in metallo; di batterie di pile e di accumulatori elettrici. Ingresso anche per attività delle agenzie di lavoro temporaneo, che operano in relazione alle attività industriali e commerciali aperte, e altri servizi di sostegno alle imprese per le consegne a domicilio.
I SETTORI DELIMITATI: per l'ingegneria civile sì alle opere di pubblica utilità con alcune esclusioni come la costruzione di opere sportive, idrauliche e chimiche.
Viene invece limitata l'attività dei call center, escludendo quella in uscita (outbound) ed i servizi telefonici a carattere ricreativo; possono operare quelli in entrata in relazione a contratti stipulati con soggetti che svolgono attività economiche che restano aperte, essenziali.
Da parte sua la Provincia Autonoma di Bolzano ha pubblicato sul suo sito istituzionale i moduli per le aziende che proseguono l'attività (scaricabili on-line)
Le imprese che continuano la propria attività devono comunicarlo entro oggi al Commissariato del Governo. I modelli della dichiarazione sono scaricabili dall'Homepage della Ripartizione Economia.
Sono escluse dalla sospensione dell'attività le imprese che svolgono servizi o producono beni fondamentali.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 22 marzo 2020, recepito dal provvedimento d'urgenza emanato dal Presidente della Provincia lo scorso 23 marzo 2020, è stata stabilita la chiusura della maggior parte delle attività industriali e commerciali. Fanno eccezione le aziende che realizzano prodotti necessari e urgenti per la vita.
Eccezioni si applicano tuttavia anche quelle che contribuiscono a mantenere in attività la catena di produzione di prodotti vitali così come i servizi essenziali ai cittadini. Queste ultime tipologie di attività devono comunicare obbligatoriamente al Commissariato del Governo per poter da domani proseguire la propria attività.
In accordo con il Commissariato del Governo di Bolzano, la Provincia richiede alle imprese che devono portare avanti la propria attività di utilizzare il modulo allegato. Tale modulo va inviato al Commissariato del Governo. Il medesimo documento è reperibile sulla Homepage della Ripartizione Economia della Provincia nella sezione "In evidenza".
Filiera produttiva
• Le aziende che hanno dubbi sulla propria appartenenza o meno alla filiera produttiva possono presentare una richiesta al Commissariato del Governo.
• Le imprese che devono garantire un ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio, devono presentare una comunicazione al Commissariato del Governo.
Le imprese sono invitate a presentare le rispettive comunicazioni all'indirizzo PEC gabinetto.comgovbz@pec.interno.it. Nel caso non si disponga di un indirizzo PEC, le comunicazioni possono essere inviate all'indirizzo e-mail prefettura.bolzano@interno.it.
RIDEFINIZIONE DEL PIANO SANZIONATORIO (D.L. 19 marzo 2020)
Multa da 400 a 3000 euro per chi contravviene alle regole anti-contagio. Il positivo in quarantena, che consapevolmente viola il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione rischia il carcere da 1 a 5 anni. Inserite limitazioni o divieto di ingresso rispetto al territorio nazionale.
Le singole Regioni, in coordinamento col governo, possono adottare misure più restrittive di quelle nazionali se il contagio non rallenta.
L'annuncio di un nuovo decreto legge è stato dato dal premier, nel tardo pomeriggio di martedì 24 marzo 2020, in conferenza stampa via Facebook.
Ecco i 28 ambiti di azione per contenere il virus:
- limitazione della circolazione delle persone, compresa la possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, o di entrare o uscire dal territorio nazionale se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
- quarantena per chi ha avuto contatti stretti con contagiati - divieto assoluto di uscire di casa per i positivi;
- limiti o stop a riunioni o assembramenti in luoghi pubblici
- niente eventi e riunioni anche culturali, ludiche, sportive, ricreative e religiose;
- sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nelle chiese;
- chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- sospensione di congressi e convegni, solo videoconferenze;
- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;
- limiti o stop ad attività ludiche o sportive all'aperto; - possibilità di ridurre o sospendere i trasporti pubblici;
- sospensione o chiusura di tutte le scuole e le università, anche per gli anziani, i master e i corsi professionali, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- stop a gemellaggi e viaggi di istruzione;
- limitazione o chiusura dei musei e luoghi culturali;
- limitazione della presenza fisica negli uffici pubblici, salve le attività indifferibili e i servizi essenziali puntando prioritariamente sullo smart working;
- limitazione o sospensione dei concorsi, salvo a distanza;
- limitazione o sospensione per i negozi, ad eccezione di quelle che garantiscono beni alimentari e di prima necessità che devono comunque assicurare le distanze anti contagio;
- limitazione o sospensione per bar e ristoranti;
- limitazione o sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
- limitazione a fiere e mercati, salvo quelli alimentari;
- specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti al pronto soccorso;
- limitazione dell'accesso di parenti in ospedali, hospice, residenze sanitarie e per gli anziani, nonché nelle carceri;
- obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale per chi è transitato o ha sostato in zone a rischio epidemiologico indicate da Oms o Ministro della salute;
- disporre misure di informazione e di prevenzione;
- lavoro agile anche in deroga alle discipline vigenti;
- previsione che le attività consentite si svolgano evitando assembramenti e rispettando distanza e protocolli anti contagio;
- possibilità per il prefetto di autorizzare deroghe alle varie limitazioni.
Le sanzioni
Il testo del Decreto Legge n. 19/2020, che viene allegato alla presente comunicazione, contempla tre differenti tipologie di violazioni e sanzioni. Quanto alle prime due, di natura amministrativa, in ipotesi di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa viene raddoppiata, e quella accessoria è applicata nella misura massima:
• salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
• ·nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Il riferimento all'ambito penale, contenuto nel decreto legge:
• è identificato nella violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus. Orbene la pena è contemplata all'articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2, del codice penale, ovvero la reclusione da 1 a 5 anni.
Sconto del 30% se si paga entro 30 giorni
Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del C.d.S. in materia di pagamento in misura ridotta, quindi la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni (fino al 31 maggio) dalla contestazione o dalla notificazione. L'articolo 108, comma II, del d.l. 18/2020 ha infatti innalzato da 5 a 30 giorni, ma solo fino al 31 maggio, il lasso temporale entro il quale il trasgressore può pagare la sanzione beneficiando dello sconto (la somma di cui all'art. 202, comma II, del C.d.S., dal 17 marzo, data di entrata in vigore del d.l. n. 18, e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione).
Conversione delle sanzioni penali in amministrative
E' stato inoltre precisato che le disposizioni del d.l. che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (26 marzo), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del D.Lgs. n. 507/1999.
Irrogazione delle sanzioni
Le sanzioni per le violazioni dei divieti elencati dal d.l. sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure di carattere regionale e infraregionale sono irrogate dalle stesse autorità che le hanno disposte.
NUOVO MODULO AUTODICHIARAZIONE - 26/03/2020
Rimanendo in tema di crisi ed emergenza sanitaria in cui verte il paese e rispetto agli spostamenti, visto anche le nuove disposizioni comunicate dal Presidente Conte durante la conferenza del 24 marzo u.s., alleghiamo il nuovo modulo degli spostamenti del 26 marzo.