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IVA 21%

IVA 21%

16/09/2011 | IVA AL 21%

ATTENZIONE: DA DOMANI, SABATO 17 SETTEMBRE 2011 - ALIQUOTA IVA AL 21%!

Attenzione, a partire da sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al DL 138/2011 (MANOVRA DI FERRAGOSTO), ivi compreso l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%.

Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

Con un Comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che a partire da domani, sabato 17 settembre (dalle ore 00:01), entrano in vigore tra il resto l'innalzamento dell'aliquota ordinaria iva dal 20% al 21%.

Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%. Quanto alla decorrenza, in estreme sintesi, rileva il momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA;

pertanto:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione;

- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione delrogito notarile;

- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;

- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 45/E (vedi allegato), ha fornito i primi chiarimenti relativi alle modalità operative per l'applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria, in modo da consentire ai contribuenti una più agevole gestione dei connessi adempimenti.

Ricordiamo che il comma 2-bis dell'articolo 2, D.L. n. 138/2011 (cosiddetta "Manovra di ferragosto"), come convertito dalla successiva Legge n. 148 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 settembre), ha modificato il comma 1 dell'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21% della base imponibile dell'operazione.

Tale innalzamento decorre a partire da sabato 17 settembre 2011, data che rappresenta lo "spartiacque" per l'applicazione della "vecchia" aliquota del 20% (operazioni ante) e di quella "nuova" del 21% (operazioni post).

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che quest'ultima interessa, in generale, tutte le forniture aventi ad oggetto beni e servizi non espressamente indicati nelle tabelle A e B, allegate al citato D.P.R.; restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.

Inoltre, nella circolare allegata, vengono forniti utili chiarimenti, che di seguito sianalizzano, riguardo al momento di effettuazione dell'operazione, agli acconti ed alle fatture anticipate, alle fatture ad esigibilità differita ed alla correzione degli eventuali errori:

- MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Come sopra anticipato, l'aliquota del 21% si applica alle operazioni per le quali il fatto generatore dell'imposta si realizzi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 138, ovvero, appunto, dal 17 settembre 2011. Ciò premesso, il momento di effettuazione delle operazioni deve essere individuato in base a quanto disposto dall'art. 39 del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. n. 427 del 29 ottobre 1993, per gli acquisti intracomunitari di beni, dall'articolo 201 del Codice doganale comunitario per quel che riguarda le importazioni e dall'articolo 6 del D.P.R. 633 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie, l'operazione si ritiene effettuata:

• per le cessioni di beni mobili: alla data della consegna o spedizione;
• per le cessioni di beni immobili: alla data di stipulazione dell'atto di compravendita;
• per le prestazioni di servizi: all'atto del pagamento del corrispettivo.

- ACCONTI E FATTURE ANTICIPATE

Per quanto concerne le cessioni di beni, mobili ed immobili, nonché le prestazioni di servizi, nel caso in cui, anteriormente al verificarsi degli eventi che realizzano il fatto generatore dell'imposta o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato o fatturato, alla data del pagamento o della fattura.

Pertanto, gli acconti versati entro il 16 settembre, che hanno scontato l'aliquota del 20%, non devono subire regolarizzazioni, fermo restando che la maggiore aliquota del 21 % sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri eventuali acconti pagati dopo il predetto giorno.

Analogamente, ove entro il 16 settembre sia stata emessa una fattura anticipata, essa resta soggetta all'aliquota del 20% anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio avvengono successivamente alla data indicata.

- FATTURE AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

In linea generale, l'imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate e deve essere versata con le modalità e nei termini stabiliti nel Titolo secondo del D.P.R. 633. Tuttavia, per determinate operazioni, l'articolo 6 dello stesso prevede il differimento della esigibilità dell'imposta (cioè del momento in cui l'erario può richiederne il pagamento) all'atto del versamento del corrispettivo, al fine di evitare che il fornitore debba diventare debitore del tributo prima di aver incassato, in via di rivalsa, il relativo importo.

Tenuto conto di ciò, anche se il debito IVA nei confronti dell'Erario sorge nel momento della riscossione effettiva del corrispettivo, anziché nel momento di emissione della fattura o della consegna del bene, resta comunque invariato il momento di effettuazione dell'operazione, al cui verificarsi sorge l'obbligo di emissione della fattura - che deve riportare l'indicazione "operazione ad esigibilità differita" - e della relativa registrazione.

- CORREZIONE DEGLI ERRORI

Con un precedente comunicato stampa, diramato il 16 settembre u.s., l'Agenzia delle Entrate, per venire incontro alle esigenze degli operatori economici con particolari complessità gestionali, aveva già previsto, relativamente alla fase di prima applicazione della nuova aliquota, la possibilità di regolarizzare le fatture eventualmente emesse ed i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (articolo 26, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972) senza che ciò comportasse alcuna sanzione, qualora ragioni di ordine tecnico avessero impedito di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione ed i misuratori fiscali.

L'Agenzia ha poi ritenuto opportuno consentire detta regolarizzazione entro un termine più ampio, ovvero:

- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA (27 dicembre) per le fatture emesse entro il mese di novembre, ovvero entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;

- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA (27 dicembre) relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ovvero entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel quarto trimestre.

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