PRESTITO SOCIALE E BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI
07/02/2012 | PRESTITO SOCIALE E BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI
La cosiddetta "Manovra di ferragosto" (D.L. n. 138/2011, come convertito dalla successiva Legge n. 148) ha recato significative novità che incidono ancora una volta sull'istituto del prestito sociale ed introducono, all'insegna di una maggiore trasparenza, un ulteriore adempimento a carico delle imprese nelle quali vi siano beni concessi in godimento ai soci, ovvero finanziamenti da parte di questi ultimi a beneficio delle stesse.
In merito al primo argomento, rileva la determinazione di un'aliquota unica del 20%, la quale si applica, dal 1° gennaio scorso, a tutte le rendite finanziarie, ivi compresi gli interessi erogati sui prestiti sociali.
Peraltro, a seguito della correzione del dettato normativo operata dal sopra citato decreto, era emersa una anomalia, consistente nel trattamento ingiustificabilmente penalizzante che le piccole e micro cooperative avrebbero scontato, in quanto tenute ad applicare detta ritenuta a titolo d'acconto anziché d'imposta, come previsto invece per i sodalizi di maggiori dimensioni.
Con la consulenza giuridica del 7 febbraio 2012 (protocollo n. 954-16660), l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla questione e, ferma restando l'abrogazione dell'aliquota ridotta del 12,5%, ha confermato che la ritenuta applicata sugli interessi corrisposti ai soci delle cooperative è sempre a titolo d'imposta, anche per quelle che rientrano nella categoria delle piccole e micro imprese, come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
Per quel che concerne il secondo tema, il legislatore ha inteso "riportare l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, scoraggiando l'occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che - di fatto - vengono posti nella disponibilità dei soci o dei familiari dell'imprenditore, che ne traggono immediata utilità".
Con il provvedimento dello scorso 16 novembre, l'Agenzia delle Entrate, in applicazione dell'articolo 2, comma 36 sexiesdecies, del medesimo D.L. n. 138, ha quindi definito le modalità ed i termini per la comunicazione dei dati relativi appunto ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore, estendendone però l'ambito applicativo ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni dagli stessi effettuati nei confronti della società concedente.
A ben guardare, le predette operazioni non venivano menzionate nel decreto relativamente alla fase di acquisizione delle informazioni, ma vi comparivano solo con riferimento alle eventuali, successive azioni di accertamento, in virtù del comma 36 septiesdecies dello stesso art. 2, il quale dispone che l'Amministrazione finanziaria proceda a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, tenga conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Inoltre, in sede interpretativa, i tecnici dell'Agenzia sembrano trascendere anche lo stesso provvedimento attuativo laddove sostengono che:
- i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci devono essere comunicati indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci;
- i finanziamenti ed i versamenti vanno segnalati per l'intero ammontare e non per la quota parte riferibile all'acquisto di beni concessi in godimento ai soci.
Si intravedono, in verità, altri problemi operativi connessi al rispetto del nuovo obbligo: ad esempio, per i soggetti in contabilità semplificata, non si ha un'evidenza contabile dei finanziamenti e dei conferimenti erogati dai soci, per cui l'adempimento si presenta complesso ed affidato alle indicazioni fornite dai diretti interessati.
È inoltre da ritenersi che, nel caso di costituzione di società o di aumenti di capitale, non debba essere trasmessa apposita comunicazione, poiché l'Anagrafe tributaria è già in possesso dei relativi dati in ragione della registrazione degli atti: lo Statuto dei diritti del contribuente esonera infatti dal fornire informazioni che siano già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.
Resta, tuttavia, il fatto che per le società cooperative, ove vige la regola della "porta aperta", non vi è alcuna segnalazione da fare all'Agenzia delle Entrate o al Registro imprese, per cui la questione
si riaprirebbe.
Alle descritte criticità, si aggiunge che l'attuale tracciato telematico non è idoneo a soddisfare le richieste del Fisco così come prospettate nei videoforum, dal momento che compare un unico campo in cui indicare "Ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni".
Ciò premesso, tornando ai termini fissati per l'adempimento, esso deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento, con la precisazione che, relativamente alla prima comunicazione (quella del 2012), vanno segnalati anche i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in periodi d'imposta precedenti, risultino ancora in essere in quello in corso al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 138/2011.
Quanto all'oggetto della comunicazione, essa non deve essere effettuata per i beni diversi da quelli rientranti nelle categorie autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile (per i quali l'obbligo sussiste sempre senza alcun limite di importo minimo), se il loro valore non supera i 3.000 euro (al netto dell'IVA applicata).
L'obbligo ricade sui soggetti che esercitano attività di impresa - sia in forma individuale che societaria - e può essere assolto dal titolare oppure, in via alternativa, dai soci o familiari, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
I dati da trasmettere variano a seconda della tipologia di bene: il numero di telaio per le autovetture e gli altri veicoli; i metri di lunghezza per le unità da diporto; la potenza del motore (in kw) per gli aeromobili; il Comune, la provincia, il foglio e la particella di riferimento per gli immobili.
Nella comunicazione devono essere indicati:
- codice fiscale, dati anagrafici e Stato di residenza per le persone fisiche, ovvero codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o Stato estero di residenza per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- tipologia di utilizzazione del bene;
- tipologia, identificativo del contratto e relative data di stipula;
- categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
- ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
In caso di omessa presentazione della comunicazione, ovvero di dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione - in solido tra le parti - del 30% della "differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento"; essa è, tuttavia, prevista nella misura da euro 258 ad euro 2.065, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 471/97, se il concedente non ha dedotto i costi e l'utilizzatore ha tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo, ovvero se il concedente ha addebitato all'utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato.
In conclusione, l'intervento dell'Agenzia delle Entrate ha un impatto operativo non trascurabile, maggiore di quello che sarebbe legittimo immaginare alla luce della disposizione primaria e, a maggior ragione, del provvedimento attuativo: permangono peraltro dubbi sulla piena conformità delle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria al dato normativo, motivo per cui, al fine di evitare che molti casi giungano in sede contenziosa, sono auspicabili solleciti chiarimenti ufficiali circa tutti i punti sopra evidenziati.