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D.P.R.G. 22/12/2016 n. 16 Legge Regionale 25/10/2016 n. 14 Codice Civile Coop D Lgs 17 gennaio 2003 nr 6 Vigilanza cooperativa LR_0508 Regolamento attuativo LR_0508 Deleghe alle Regione TAA Suedtirol Vigilanza cooperativa LR_0754 Circolare ministeriale sulla perdita della prevalenza Circolare provinciale sulla perdita della prevalenza del 06/02/06 Decreto ministerirale - deroghe alle prevalenza D.M. 23.6.2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 13.7.2004) di istituzione dell’Albo D.Lgs 220/02 Liquidazione coatta amministrativa coopVigilanza cooperativa
La vigilanza sulle società cooperative consiste in una serie di attività amministrative previste da leggi regionali e nazionali in attuazione dell'art. 45 della Costituzione secondo il quale "la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità".
Compito istituzionale della vigilanza è quello di assicurare che le società e gli enti che si dicono mutualistici, perseguano effettivamente tali finalità. In tal modo, si evita che i benefici (agevolazioni fiscali e di altra natura) previsti dall'ordinamento per gli enti a carattere mutualistico, possano favorire soggetti privi di tali requisiti. Oltre alla verifica dei requisiti fissati dal Codice civile e dalle normative regolanti le diverse tipologie di cooperativa, l'attività di vigilanza ha per oggetto un più complessivo controllo della situazione economica e gestionale della cooperative.
Mentre a livello nazionale l'attività di vigilanza è di competenza del Ministero dello sviluppo economico, a livello locale la materia rientra fra quelle assegnate dallo Statuto d'autonomia alla Regione Trentino-Alto Adige. Con la legge regionale 17 aprile 2003 n. 7, le competenze amministrative in materia di cooperazione sono state trasferite dalla Regione alle due Province autonome di Bolzano e Trento con decorrenza 1 febbraio 2004. Le relative attribuzioni vengono esercitate dall'Ufficio per lo sviluppo della cooperazione della Provincia Autonoma di Bolzano.
La disciplina della vigilanza sulle cooperative è stata per oltre 50 anni regolata dalla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modifiche.
Tale legge è stata sostituita dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, che regola ora in modo organico tutta la materia. Il regolamento attuativo della legge è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 16 dicembre 2008, n. 11/L.
Recentemente la legge sopracitata è stata modificata ed integrata dalle nuove disposizioni contenute nella legge regionale 25 ottobre 2016, n. 14, la cui attuazione è avvenuta tramite l'emanazione del Decreto del Presidente della Regione del 22 dicembre 2016, n. 16.
La legge regionale prevede un ruolo fondamentale per le Associazioni di rappresentanza, tutela e promozione della cooperazione, alle quali sono demandate alcune funzioni pubbliche in materia di vigilanza. In particolare la legge assegna alle Associazioni legalmente riconosciute l'esecuzione delle revisioni per le cooperative ad esse aderenti.
DI SEGUITO LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2016, N. 14:
Revisione ordinaria annuale per le neo-cooperative per i primi tre anni a partire dal 01/01/2017.
Revisione ordinaria finalizzata ad accertare che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente consenta il perseguimento degli scopi dell’ente cooperativo, nonché la continuità aziendale.
Revisione ordinaria annuale per le cooperative che adottano il bilancio in forma abbreviata come previsto dall’art. 2435-bis, ma che abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- Totale attivo dello stato patrimoniale: 1 milione di euro;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Escono dall’assoggettabilità alla revisione legale dei conti le cooperative che, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- Totale attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Reintroduzione delle cooperative di mutuo-soccorso nel registro provinciale degli enti cooperativi (sezione III).
Introduzione di nuove sanzioni amministrative con importi ridotti e con la previsione di cinque fattispecie:
- Da 2.000 a 5.000 euro se la cooperativa adotta un comportamento ostativo nonostante la diffida;
- Da 1.000 a 3. 000 euro se la cooperativa non adotta le modifiche statutarie, ove richiesto;
- Da 500 a 2.000 euro se la cooperativa non adempie alle prescrizioni impartite in sede di revisione entro i termini contenuti nella diffida;
- Da 200 a 1.200 euro se la cooperativa omette di dichiarare la perdita di mutualità prevalente all'atto del deposito del bilancio d'esercizio presso il registro delle imprese.
L'attività di vigilanza per A.G.C.I. Alto Adige Südtirol
Pertanto A.G.C.I. Alto Adige Südtirol, in qualità di ente giuridicamente riconosciuto (delibera Giunta Provinciale 28/08/06) ai sensi della Legge Regionale 09 luglio 2008, n. 5, nonché delle modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 16, svolge la propria attività di vigilanza nei confronti delle propri associate ed in particolare:
- revisione ordinaria biennale;
- revisione ordinaria annuale;
- revisione straordinaria;
- revisione legale dei conti (controllo contabile, revisione contabile e certificazione di bilancio);
per mezzo dei propri revisori, incaricati di pubblico servizio, indipendenti e iscritti sia presso l'Albo tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico che presso l'elenco dei revisori della Provincia Autonoma di Bolzano.
L'attività di revisione ordinaria delle nostre associate è rivolta a conseguire molteplici obiettivi:
1) Fornire agli Organi di direzione e di amministrazione dell'Ente cooperativo, suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate;
2) Accertare la mutualità, il carattere aperto e democratico dell'Ente revisionato;
3) Accertare le normative cogenti in materia di cooperazione;
4) Controllare il funzionamento sociale e amministrativo;
5) Esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria;
6) Accertare che le partecipazioni dell'ente in altre imprese sono strumentali;
7) Accertare la situazione patrimoniale e finanziaria volta al perseguimento degli scopi dell'ente cooperativo.